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Revisione Legale obbligatoria


Sulla GU del 14.02.2019 n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6 stato pubblicato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese

  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze

Ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, vi è una distinzione tra le disposizioni:

  • quelle dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020.

  • alcune disposizioni entreranno in vigore dal 16 marzo 2019 e, fra queste, le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta.

Misure in vigore dal 16 marzo 2019

Di particolare rilievo è la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata e delle società cooperative che negli ultimi due bilanci ( es. 2017 e 2018) hanno registrato la presenza di almeno uno dei seguenti parametri:

  • ricavi superiori a euro 2.000.000,00

  • attivo patrimoniale superiore a euro 2.000.000,00

  • numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio > di 10

L’organo di controllo, che rimarrà in carica per tre esercizi, dovrà essere nominato dall' assemblea dei soci che approva il bilancio del secondo periodo ( 31.12.2018) in cui consecutivamente si è verificata una delle condizioni sopra esposte, potrà essere alternativamente costituito da:

  • Un sindaco Unico

  • Un revisore legale

  • Un collegio sindacale composto da almeno 3 membri

  • Una società di revisione

Possono essere nominati a tale incarico esclusivamente soggetti abilitati alla Revisione Legale dei conti ed iscritti nell’apposito registro presso il M.E.F ( Ministero Economia e Finanze).

L’assemblea che provvede alla nomina determina anche il compenso attribuito al/i revisore/i o sindaco/i per la durata dell’incarico e la sua suddivisione in quote annuali.

L’incarico ed il compenso deliberato sono soggetti all’accettazione del professionista indicato.

Mancata nomina dell’organo di controllo da parte della società: effetti

Qualora la società, essendovi obbligata, non provveda alla nomina dell’organo di controllo, sarà il Tribunale a provvedere alla nomina anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese presso il quale viene depositato il bilancio della società.

All’atto pratico saranno le C.C.I.A.A interessate a svolgere la funzione di controllo e di segnalazione delle mancate nomine.

Modifiche degli atti costitutivi/statuti delle società interessate

Il D.L. statuisce che le società i cui statuti non prevedono già l’organo di controllo avranno nove mesi di tempo per adeguandolo alle nuove disposizioni ( e quindi entro il 16 dicembre 2019).

Si ricorda che le modifiche dello statuto possono essere effettuate esclusivamente a mezzo di assemblea straordinaria tenuta con la presenza di un Notaio.

Considerazioni

Il provvedimento in oggetto, correlato alle disposizioni già in vigore ed ai Principi Contabili di redazione del bilancio, evidenzia la sempre maggiore attenzione che il legislatore rivolge alla tutela dei terzi nel settore delle società di capitali ove, in linea di principio, non sussiste la responsabilità personale dell’imprenditore.

In un prossimo intervento forniremo informazioni in merito alle disposizioni che entreranno in vigore dal 15 agosto 2020 in tema di crisi di Impresa e degli organi di gestione della stessa.

Nell’intento di fornire i migliori chiarimenti sull’importanza e sulla delicatezza dell’argomento, in allegato forniamo una scheda riassuntiva degli obblighi e delle responsabilità del Revisore Legale.

 


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