Obbligo di rendicontazione erogazioni pubbliche ricevute
Tutti i soggetti che nel corso del 2020 hanno percepito un beneficio considerato aiuto di Stato, o hanno ricevuto un’erogazione da parte di un Ente della Pubblica Amministrazione, hanno l’obbligo di rendicontare tali somme, sia per rispettare un obbligo civilistico, sia per adempiere correttamente alla normativa fiscale.
Dal punto di vista civilistico
Tutte le imprese, le associazioni, le fondazioni e le Onlus hanno l’obbligo, entro il 30 giugno di ciascun anno, di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, aiuti, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere erogati nell’anno precedente dalle amministrazioni pubbliche.
Le informazioni vanno pubblicate:
nella nota integrativa del bilancio (per le Società di Capitali);
nel proprio sito internet o social network aziendale (per gli altri soggetti);
nel sito internet dell’associazione di categoria di appartenenza, ad es. Confcommercio o Confartigianato (per i soggetti sprovvisti di un proprio sito internet).
Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi riguardano gli aiuti ricevuti da Enti pubblici, sia in denaro che in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nel corso dell’anno 2020 seguendo il criterio di cassa.
L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia complessivamente inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Si ricorda che l'inosservanza dell’obbligo di pubblicazione nella Nota Integrativa comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% delle somme erogate, con un minimo di euro 2.000.
Dal punto di vista fiscale
Nei modelli dichiarativi Redditi 2021 sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” i contribuenti che nel periodo d’imposta 2020 hanno beneficiato di:
aiuti fiscali automatici - aiuti di Stato e aiuti de minimis;
aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale da cui emergono.
Gli aiuti di Stato soggetti ad un preventivo provvedimento di concessione sono già iscritti nel pubblico Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) da parte dell’Ente che concede il contributo, e pertanto non sono da riepilogare nella dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente può consultare la propria situazione all’indirizzo www.rna.gov.it
Vi è infine l’obbligo di compilazione del quadro RU per il monitoraggio dei crediti d’imposta maturati e utilizzati nel corso dell’anno 2020.
L’indicazione degli aiuti ricevuti nella dichiarazione dei redditi è “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.
Le numerose disposizioni agevolative e di ristoro economico riconosciute a seguito della pandemia da Covid-19 e l’entrata in vigore di importanti novità legislative finalizzate all’investimento in innovazione, ricerca e sviluppo impongono l’analisi dettagliata dei requisiti e dei quadri da compilare per ciascun contribuente.
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