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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuovo modello per le procedure di conciliazione


Con la nota n. 5186 del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce una serie di chiarimenti in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Al documento, condiviso con la DC Coordinamento Giuridico e in merito al quale si è provveduto ad acquisire parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è allegato il nuovo modello di istanza (Modulo INL 20bis) da utilizzare in riferimento al ricorso alle misure emergenziali di integrazione salariale.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021 fornisce indicazioni operative sulla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che erano state sospese in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento è venuto meno, a decorrere dal 1° luglio 2021, solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (settore industria e manifatturiero).

Gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. n. 73/2021 e al D.L. n. 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno u.s. In particolare:

  • per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 2, D.L. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;

  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli artt. 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 73/2021 ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021. La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

Procedura di conciliazione

Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza dedicato (Modulo INL 20bis), fornito in allegato alla nota e scaricabile nella sezione modulistica del portale istituzionale.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini ordinariamente previsti. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

L’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione, successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

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