Lettere d'intento - Nuova disciplina
In data 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 96911/2020 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento e aggiorna il modello di dichiarazione (modello DI) e le relative istruzioni, eliminando lo spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.
Contenuto del provvedimento
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento da parte del proprio cliente che non sarà più obbligato a consegnare al proprio fornitore o alla dogana.
Sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono quindi più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Per Il fornitore dell’esportatore abituale diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento attribuito dall’Agenzia delle Entrate reperibile nel Cassetto Fiscale, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).
Adempimenti del Fornitore dell’esportatore abituale
Il fornitore dell’esportatore abituale a cui viene richiesto di eseguire fornitura in sospensione di imposta ai sensi dell’art. 8 lett. c) DPR 633/72 dovrà pertanto accedere telematicamente al proprio cassetto fiscale per:
verificare che il proprio cliente abbia trasmesso all’Agenzia Entrate la dichiarazione di intenti;
prelevare gli estremi del numero di protocollo della dichiarazione del proprio cliente;
indicare sulla fattura che andrà ad emettere il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia Entrate.
Il provvedimento dell’Agenzia Entrate non indica alcuna modalità di comunicazione della propria situazione di “esportatore abituale” al fornitore; si deve pertanto ritenere che rimangono valide tutte le modalità commerciali di comunicazione, senza però che tale comunicazione assuma valore legale.
Abolizioni di alcuni obblighi a carico dell’esportatore abituale
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:
l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento;
il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale.
Le novità introdotte hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato in data 27 febbraio e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.
Verifica della trasmissione della dichiarazione di intenti all’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore che ha ricevuto la richiesta di fornitura di beni o servizi in sospensione di imposta dovrà verificare che il proprio cliente abbia trasmesso all’Agenzia Entrate la dichiarazione di intenti accedendo al proprio cassetto fiscale a mezzo della procedura Fisconline o Entrate.
Si ricorda che solo la dichiarazione presente nella sezione del Cassetto Fiscale assume valenza fiscale; l’eventuale copia di cortesia inviata dal Cliente non ha alcun valore se non di tipo segnaletico.
Le modalità di accesso al cassetto fiscale prevedono la preventiva registrazione al servizio Fisconline o Entratel.
Revisionato il regime sanzionatorio
La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Abilitazione al servizio Fisconline e Entratel
Con l’attivazione di questo ulteriore servizio telematico aumenta ancora di più la necessità per i contribuenti titolari di partita iva di abilitarsi direttamente ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, registrandosi al servizio attraverso il link sotto riportato:
Nel sito sono dettagliate le istruzioni necessarie alla registrazione.
Acquisizione dei dati a mezzo di intermediario abilitato.
Il controllo che il proprio cliente abbia trasmesso all’ agenzia delle entrate la dichiarazione di intenti ed il prelievo del numero di protocollo da indicare nella fattura emessa in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 lett.c) DPR 633/72 può essere eseguito anche a mezzo di intermediario abilitato.
Per i contribuenti assistiti dallo studio scrivente che non sono registrati direttamente ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, sono previste due tipologie di soluzioni:
1) Aziende che hanno già rilasciato delega allo studio F.M.S per l’accesso al cassetto fiscale:
In caso di richiesta di forniture in sospensione di imposta da parte di loro clienti esportatori abituali potranno delegare allo studio la verifica preventiva dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intenti trasmettendo allo studio una mail con l’indicazione dei dati del proprio cliente esportatore abituale come da format in calce alla presente.
Lo studio provvederà a:
a) accedere al cassetto fiscale del cliente delegante;
b) verificare che il richiedente della fornitura abbia presentato dichiarazione di intenti;
c) estrarre i dati di protocollo della dichiarazione;
d) inviare i dati al cliente richiedente.
2) Aziende che non hanno rilasciato delega allo studio F.M.S per l’accesso al cassetto fiscale:
Dovranno preventivamente rilasciare delega allo studio F.M.S e, successivamente alla conferma di avvenuta attivazione della delega, seguire la procedura sopra indicata.
In considerazione dell’importanza della verifica e della rilevanza delle sanzioni IVA connesse ad eventuali mancati adempimenti, le richieste allo Studio di accesso al cassetto fiscale dovranno avvenire esclusivamente per singolo nominativo ed esclusivamente per iscritto a mezzo mail all’indirizzo info@studiofms.pro.
Le richieste inoltrate in modo diverso non saranno prese in considerazione.
In ogni caso la fornitura in sospensione potrà essere eseguita solo in data successiva alla risposta positiva inviata a mezzo mail dallo studio scrivente.
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