Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro
Con Circolare n.15126 del 12 aprile 2021 vengono ufficialmente pubblicate le "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro" approvate l'8 aprile 2021 (firmatari la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Inail, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute e la Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per emergenza COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale).
Il Documento regolamenta l'organizzazione delle attività da parte della azienda o dell'Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all'iniziativa in particolare con riferimento a:
requisiti dell'azienda
Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda
Formazione e informazione del personale coinvolto
Organizzazione della seduta vaccinale
Gestione del consenso
Registrazione della vaccinazione
Osservazione post vaccinazione
Programmazione della seconda dose
Monitoraggio e controllo
Oneri
Il Documento fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" e le "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.
La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell'ambiente di lavoro non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, viene specificato in premessa e rappresenta un'opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.
I punti vaccinali territoriali
Il Documento conferma che le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.
Si ricorda che
La fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti,
La realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi e dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.
I presupposti per l'organizzazione del punto vaccinale
Si precisano quindi i presupposti imprescindibili per la realizzazione dei punti vaccinali:
la disponibilità di vaccini
la disponibilità dell'azienda
la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
l'adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Allestimento degli spazi per i punti vaccinali
Gli spazi destinati all'attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l'azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.).
Nel Documento INAIL si specifica che il Piano vaccinale nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall'età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.
Chi può svolgere l'attività vaccinale nei punti vaccinali?
L'attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o libero professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.
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