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Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - Novità I.V.A (Direttiva 2017/24


Con effetti a decorrere dall’1.1.2019, la direttiva del Consiglio UE 5.12.2017 n. 2455 ha modificato le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica (servizi “TTE”), le modalità di fatturazione dei predetti servizi, le modalità di adesione al regime speciale “MOSS” (“Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico”).

Ulteriori modifiche alla disciplina dei servizi “TTE”, contenute nella direttiva 2017/2455/UE, sono previste a decorrere dall’1.1.2021. In particolare, dall’1.1.2021, il regime speciale “MOSS” verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni (c.d. commercio elettronico “indiretto”).

SERVIZI INTERESSATI Le novità riguardano i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica (servizi “TTE”), come di seguito definiti. Servizi di telecomunicazione - Definizioni Si considerano servizi di telecomunicazione, ai fini in esame, i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la con¬cessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti di informazione globali.

Rientrano, in particolare, nella nozione di servizi di telecomunicazione:

  • i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);

  • i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP);

  • i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

  • i servizi di radioavviso;

  • i servizi di audiotext;

  • fax, telegrafo e telex;

  • l’accesso a Internet e al World Wide Web;

  • sumatore.le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore

Servizi di Teleradiodiffusione - Definizioni Per servizi di “teleradiodiffusione” si intendono i servizi di radiodiffusione e di televisione. Tra essi sono compresi i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

Vi rientrano, in particolare:

  • i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;

  • i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Servizi forniti per via elettronica - Definizioni I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

In particolare, si intendono compresi tra i servizi forniti in via elettronica:

  • la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

  • i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

  • i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

  • la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

  • le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP), nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.).

CRITERI DI TERRITORIALITÀ IVA

Regola Generale per i servizi “TTE” In termini generali, le prestazioni di servizi “TTE” (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica), rese nei confronti di privati consumatori, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato in cui il committente:

  • è stabilito;

  • oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Deroghe applicabili dal ’1.1.2019 A decorrere dall’1.1.2019, stanti le modifiche che l’art. 1 della direttiva 2017/2455/UE ha apportato all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, le suddette prestazioni si considerano territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato del soggetto passivo prestatore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro dell’Unione europea;

  • i servizi sono prestati in favore di privati consumatori che sono stabiliti, hanno l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dallo Stato in cui è stabilito il prestatore;

  • il valore totale al netto dell’IVA delle prestazioni fornite, nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea, non è superiore nell’anno civile in corso (e nell’anno civile precedente) ad un importo pari:

  • a 10.000,00 euro;

  • oppure al controvalore in moneta nazionale, calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) in data 5.12.2017.

Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’anno, sia superata la soglia di 10.000,00 euro (o del controvalore in moneta nazionale), a decorrere dalla data di superamento si applicano le regole di territorialità IVA generali previste per i servizi “TTE” (rilevanza ai fini IVA nello Stato del committente).

Opzione per i prestatori Per i prestatori che effettuano servizi “TTE” territorialmente rilevanti nello Stato di stabilimento dei medesimi, è riconosciuta la possibilità di optare per attribuire rilevanza territoriale ai fini IVA nello Stato del committente. L’opzione è riconosciuta dallo Stato membro ove il prestatore è stabilito ed ha una durata di due anni civili.

ULTERIORI NOVITÀ L’art. 1 della direttiva 2017/2455/UE modifica anche, a decorrere dall’1.1.2019:

  • le norme applicabili alla fatturazione dei servizi “TTE”, nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea, di cui all’art. 219-bis della direttiva 2006/112/CE;

  • l’ambito soggettivo per l’adesione al regime speciale “MOSS”, di cui all’art. 358-bis della direttiva 2006/112/CE.

Novità in materia di fatturazione In particolare, viene previsto che i prestatori di servizi “TTE” che si avvalgono del regime “MOSS” siano tenuti a certificare l’operazione ai fini IVA in base alle disposizioni dello Stato membro dell’Unione europea nel quale essi sono identificati. Attualmente, per le prestazioni “TTE” territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, rese nei confronti di privati consumatori non è previsto:

  • l’obbligo di emissione della fattura (art. 22 co. 1 n. 6-ter del DPR 633/72);

  • l’obbligo di documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (DM 27.10.2015).

Novità per il regime speciale “MOSS” Con le ulteriori modifiche introdotte, a decorrere dall’1.1.2019, dalla direttiva 2017/2455/UE:

  • è consentito l’accesso al regime speciale “MOSS” anche ai soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA nell’Unione europea, intendendo coloro che non hanno fissato la sede della propria attività economica nell’Unione europea né ivi dispongono di una stabile organizzazione;

  • di conseguenza, è richiesto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea di fornire, in sede di inizio dell’attività, una dichiarazione la quale indichi che tali soggetti passivi non hanno fissato la sede della propria attività economica nell’Unione europea, né ivi dispongono di una stabile organizzazione ai fini IVA.

RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE Le disposizioni in argomento non sono ancora state recepite dall’ordinamento italiano. Il recepimento della direttiva 2017/2455/UE è infatti previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.9.2018 e attualmente all’esame del Senato. Le disposizioni introdotte con efficacia dall’1.1.2019 si ritengono applicabili, anche a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale. In una situazione analoga (recepimento dell’art. 2 della direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), la circ. Agenzia delle Entrate 31.12.2009 n. 58 aveva infatti precisato che alcune delle disposizioni della direttiva in corso di recepimento erano “sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali


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