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Decreto sostegni – Il blocco dei licenziamenti


Ci sembra doveroso fare il punto sull’argomento del blocco dei licenziamenti che da mesi si sta affrontando su tutti i tavoli istituzionali evidenziando quanto accaduto in sede di pubblicazione del decreto all’oggetto

Nel primo testo del “decreto sostegni” bollinato in data 19 marzo 2021 al comma 9 dell’allora art. 7 si confermava il carattere generale del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno, mentre il successivo comma 10 introduceva un criterio selettivo per i destinatari dell’ulteriore blocco (1 luglio – 31 ottobre) individuandoli nei “datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8”, cioè nei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale COVID e in quelli CISOA.

La limitazione del blocco sembrava trovare conferma nella relazione illustrativa, laddove veniva evidenziato che “il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Poiché a decorrere dal 1 luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID 19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19″.

Alla luce di tali originarie formulazioni, il blocco dei licenziamenti sembrava limitato alle solo aziende effettivamente utilizzatrici degli ammortizzatori, senza chiarire fino in fondo se il discrimine per lo sblocco dei licenziamenti fosse la non fruizione degli ammortizzatori emergenziali a partire dal 1 aprile o dal 1 luglio.

La relazione illustrativa è stata poi modificata, con nuova bollinatura, in data 22 marzo nell’immediatezza della pubblicazione in G.U del testo del decreto e riporta ora: “per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021”.

In tal modo, sembra ora estendersi il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre anche alle aziende solamente destinatarie di CIGD e FIS, a prescindere dalla effettiva fruizione di tali ammortizzatori.

E’ bene tuttavia evidenziare come il testo dell’art. 8 (già art. 7 nella bozza provvisoria) comma 2 (cui rimanda il comma 10) sia rimasto invariato, individuando ancora i “datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa” e non quelli che possono ridurre o sospendere; nella formulazione della norma, sembra quindi ancora prevalere il dato dell’effettivo accesso alle integrazioni salariali, in quello che sembra un palese contrasto con la (nuova) relazione illustrativa, nonché l’ennesimo esempio di documenti tecnici o amministrativi incaricati di spiegare (o stravolgere) disposizione di legge poco chiare

Lo stesso “compromesso” non lo si trova per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto di CIGO e che sono destinatari dell’ammortizzatore ordinario.

In sede di conversione del decreto ci troveremo probabilmente all’ennesima modifica o probabilmente il dietro front atto a derimere questa disparità sarà definita con le solite esplicative circolari ministeriali o amministrative.



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