Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30/12/2020) ha potenziato gli incentivi sugli investimenti in beni strumentali nuovi, già introdotti con la Legge di Bilancio 2020 (già trattata nella Ns. circolare di Studio n. 03/2020).
L’agevolazione, che ha di fatto sostituito la precedente disciplina del superammortamento e dell’iperammortamento, consiste ora nel riconoscimento di un credito di imposta il cui ammontare è commisurato ad una percentuale del costo dei beni strumentali acquistati.
L’incentivo si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. L’ammontare del credito è determinato in funzione della tipologia dei beni acquistati, che la norma divide in tre categorie:
beni materiali “Industria 4.0”, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
beni ordinari.
Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito solo per gli investimenti in beni strumentali “ordinari”.
Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Sono esclusi dal bonus gli investimenti in:
autovetture (mentre sono agevolabili gli autocarri);
terreni e fabbricati;
altri beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Per essere agevolabili, gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo del bene).
Dal punto di vista degli oneri documentali, condizione necessaria per ottenere il beneficio è che la fattura di acquisto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento "alle disposizioni dei commi 1051-1063 dell’art. 1 della L. 178/2020".
La mancata indicazione di tale dicitura determina la revoca dell’agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso, secondo le modalità comunicate dall’Agenzia delle Entrate:
qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo (es. fattura da fornitore straniero), il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro";
laddove siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo oppure, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sistema di Interscambio.
In relazione agli investimenti nei beni teconologicamente avanzati e/o immateriali rientranti nella nozione “Industria 4.0” le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, e la mancata comunicazione non precluderà la fruizione del beneficio.
Sulla base della tipologia di bene acquistato e della data dell’investimento, il credito spetta nelle seguenti misure:
Tipologia di investimento
(*) data prorogabile fino al 30 giugno dell’anno successivo, a condizione che entro il 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati (sia "ordinari" che "Industria 4.0") sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Tuttavia per i soli beni materiali “industria 4.0” tale meccanismo di “recapture” non si applica se nel corso del medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito, attestando l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell'interconnessione.
L’importo del credito come sopra determinato deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere fruito a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene acquistato. Per i beni “industria 4.0” rileva la data di interconnessione del bene.
È ammessa la fruizione in un’unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente agli investimenti in beni ordinari.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti annuali di compensazione e non si applica la preclusione all’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010.
Il credito infine non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per l’utilizzo in compensazione l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
6935 per i beni “ordinari” di cui all’art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020;
6936 per i beni materiali “industria 4.0” di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020;
6937 per i beni immateriali “industria 4.0” di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.
I codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
I crediti d’imposta di cui alla L. 160/2020, derivanti da investimenti effettuati nel periodo precedente (dal 01.01.2020 al 15.11.2020), sono determinati con percentuali diverse, hanno tempistiche di recupero più lunghe, e vanno utilizzati con codici tributo differenti.
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