top of page

COVID-19 - Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Con la circolare 18 settembre 2020, n. 105,ed il messaggio 13 novembre 2020 N. 4254, l'Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione.

L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

  • Possono accedere al beneficio tutti ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo.

  • Non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.

Possono accedere all'esonero in trattazione i datori di lavoro che:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020;

  • che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

I datori di lavoro interessati non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale.

Il riconoscimento dell'esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.


Misura dell'esonero

L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo dell'esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

  • il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”;

  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

  • il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l'esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 104/2020, pena la revoca del beneficio e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.


Compatibilità con aiuti di Stato

Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

  • siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19;

  • siano concessi entro il 31 dicembre 2020. Coordinamento con altre misure L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'agevolazione, infatti, si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020: la cumulabilità è ammessa unicamente nei limiti dell'eventuale residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Il datore di lavoro che accede all'esonero in trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi dei nuovi periodi di cassa integrazione. Il datore deve scegliere tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

L'agevolazione è stata approvata con decisione C (2020) 7926 finale del 10 novembre 2020.


Modalità di Accesso all’esonero

I datori di lavoro, per usufruire dello sgravio, devono inoltrare all'INPS, un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3, D.L. n. 104/2020" nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

  • l'importo dell'esonero

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19, salvo nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.


Comentários


bottom of page