Coronavirus - Le misure del Governo e la gestione dei rapporti di lavoro
L’allarme generato dalla manifestazione dei primi casi di contagio da Coronavirus in Italia ha reso necessaria l’adozione, nelle ultime ore, di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese. Se infatti la prima regione a essere pesantemente contagiata risulta essere la Lombardia, il provvedimento d’urgenza adottato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di sabato si rivolge a tutto il territorio nazionale, in vista della prossima potenziale diffusione del contagio anche negli altri territori.
Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva al coronavirus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tali misure sono analiticamente dettagliate nel decreto legge varato il 22 febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri (D.L. n. 6 del 2020).
Misure straordinarie di sicurezza
Il decreto legge straordinario emanato per la gestione dell’emergenza da coronavirus prevede le seguenti misure:
divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.
divieto di accesso al Comune o all’area interessata.
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.
sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.
sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.
sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.
previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al compartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:
chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’art. 3;
sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza:
sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO: LE ASSENZE DAL LAVORO PER CORONAVIRUS 5 SITUAZIONI DA CONOSCERE
Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione: le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le più varie e meno consuete.
La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori. Il decreto legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal Governo - che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai - ha peraltro incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di Pubbliche Autorità. Il lavoratore in quarantena va retribuito? Ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio? E cosa fare se vengono vietati gli spostamenti? A queste e ad altre domande cerchiamo di rispondere ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi nel rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.
A CASA PER L’ORDINANZA
Assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. In questi casi è evidente che l’assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi.
Un’alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa può essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.
In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.
IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
IN QUARANTENA VOLONTARIA
Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.
ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.
MISURE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Al di là dell’analisi dei casi concreti, i datori di lavoro sono certamente tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei rischi, alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al virus, sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela laddove è necessario.
Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se ne deduce che, visti i rischi del coronavirus, è tenuto ad aggiornare il DVR, individuando ogni misura di protezione del personale e a garantire adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori.
L’informazione da fornire dovrà senz’altro contenere le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n. 1141/2020:
lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;
contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.
È inoltre opportuno attivare procedure di informazione dei lavoratori e dotare di dispenser igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Disposizioni speciali Regione Lombardia
La Regione Lombardia, già colpita da alcuni casi di contagio da Coronavirus, ha predisposto, insieme al Ministero della Salute, una specifica ordinanza che prevede, tra l’altro:
la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
È inoltre previstala chiusura delle manifestazioni fieristiche e di bar dalle 18 alle 6 e degli esercizi aventi sede dentro i centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica.
Tutte le misure sono al momento valide e obbligatorie fino al prossimo 1° marzo.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED INDICAZIONI UTILI
Il Ministero del Lavoro, con nota diffusa nella serata del 23 febbraio 2020, ha posto l’attenzione sulla possibilità di far ricorso – qualora ve ne siano le condizioni – a tutte le modalità di lavoro c.d. agile.
Si suggerisce inoltre, sempre in accordo con il medico aziendale, di implementare una serie di semplici procedure e buone prassi in conformità con le indicazioni già fornite dalle autorità sanitarie.
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