Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto
Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per accedere al quale è richiesto il PIN di accesso al portale Fisconline, o in alternativa le credenziali SPID.
Come già indicato nella nostra circolare di Studio n. 09-2021 del 24 marzo, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:
aver conseguito nel 2019 (più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
e
aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:
dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dal beneficio in esame:
i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.03.2021);
i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata prima del 23.03.2021).
Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).
Di seguito si richiamano, brevemente, le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
Quale percentuale si applica per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:
60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come si calcolano i ricavi?
I ricavi del 2019 e 2020 si calcolano secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR, in funzione della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali o enti non commerciali) e del regime di contabilità adottato (ordinaria, semplificata, forfetario). Le istruzioni al modello propongono una apposita tabella con l’indicazione dello specifico campo della dichiarazione dei redditi a cui fare riferimento.
Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Come viene quantificato il contributo spettante?
Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020, secondo la formula:
((fatturato 2019)/12- (fatturato 2020)/12)×percentuale commisurata ai ricavi
I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Come si determina il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.
I soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando l’apposita casella. Per tali contribuenti l’importo del fatturato 2019 deve essere diviso per il numero di mesi in cui in quell’anno l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.
In ogni caso, se la partita Iva è stata attivata dal 2019, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato e pertanto:
se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 / 2.000 euro, se superiore);
se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è comunque pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come può essere fruito il beneficio?
Il contributo a fondo perduto, può essere richiesto, alternativamente:
mediante accredito su conto corrente;
sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione orizzontale nel mod. F24.
La scelta tra questi due metodi va indicata nell’istanza, deve riguardare la totalità del contributo e una volta effettuata non può più essere revocata
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