Bonus 200 Euro - Decreto Legge 50/2022
Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, all’art. 31, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza nel mese di luglio 2022.
Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l’aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato secondo le indicazioni fornite dall’INPS con messaggio n.2397 del 13.06.2022.
Condizione per l’accesso all’indennità una tantum, risulta essere l’aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS e, dunque, aver prodotto, almeno per un mese, un imponibile previdenziale non superiore a 2.692,00 euro.
Peraltro, poiché è sufficiente che la condizione sia soddisfatta anche per una sola mensilità compresa tra gennaio e aprile 2022, i 200 euro potrebbero essere riconosciuti anche a dipendenti che, generalmente, hanno un imponibile previdenziale ben superiore alla soglia di 2.692,00 ma che, in via eccezionale, per una sola delle mensilità in oggetto, hanno registrato un imponibile previdenziale al di sotto della predetta soglia (ad esempio, per effetto di un evento di malattia).
BENEFICIARI DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
Beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro sono i lavoratori dipendenti
· non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32, che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.
Nota Bene: L’art. 32 del DL n. 50/2022 fornisce un elenco di soggetti ai quali l’Istituto riconoscerà direttamente l’indennità una tantum di 200 euro:
1) in alcuni casi l’erogazione avverrà in via automatica
a) titolari di pensione
b) di indennità di disoccupazione NASpI,
c) Dis-Col e disoccupazione agricola
d) percettori di reddito di cittadinanza
2) in altri, previa domanda dell’interessato
a) lavoratori domestici
b) co.co.co
c) lavoratori stagionali a tempo determinato
d) intermittenti
e) lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
f) lavoratori autonomi privi di partita IVA
g) incaricati alle vendite a domicilio
Rispetto al secondo requisito, si pone il dubbio della gestione dell’indennità una tantum con riferimento ai lavoratori:
cessati prima dell’erogazione, a luglio 2022, della retribuzione per i quali risulta soddisfatto il requisito della fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS, con riferimento ad almeno un mese del primo quadrimestre 2022 ovvero
assunti successivamente al mese di aprile 2022, per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.
Nota Bene A tale riguardo, si rende necessario un intervento chiarificatore da parte dell’INPS.
RICONOSCIMENTO PREVIA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
L’indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18.
Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbia beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta
di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18)
CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre,
· non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
· non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nota Bene: Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.
MODALITÀ DI RECUPERO DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
È previsto che, nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato con i contributi del mese.
CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DA PARTE DELL’INPS
L’art. 32 del DL n. 50/2022 dispone che l’INPS, previa apposita domanda, eroghi l’indennità una tantum pari a 200 euro:
· nel mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 8);le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 11);
Per questi soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono ;
la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000,00 euro per l’anno 2021;
non essere titolari di trattamenti pensionistici;
non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 13);
ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 14);
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile (art. 32, comma 15); per questi soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS.
agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 32, comma 16).
L’INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l’indennità una tantum di 200 euro:
ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro (art. 32, comma 1)
Nota Bene: L’indennità una tantum di 200 euro sarà corrisposta con la mensilità di luglio 2022.
ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpI e DISCOLL (art. 32, comma 9);
ai percettori dell’indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021 (art. 32, comma 10);
ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 32, comma 12);
ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18); ai suddetti nuclei, l’indennità una tantum di 200 euro sarà corrisposta nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
L’indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell’INPS.
Con riferimento ad alcune categorie di beneficiari sopra indicati (percettori di trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, dei lavoratori che hanno percepito le indennità di cui al DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti), l’erogazione, da parte dell’INPS, dell’indennità una tantum di 200 euro avverrà successivamente al mese di luglio 2022 in quanto l’Istituto attenderà l’invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro così da verificare che quei soggetti non abbiano già ricevuto l’indennità in forza del rapporto di lavoro dipendente.
INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
L’art. 33 del decreto prevede l’istituzione di un Fondo dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 l’individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l’importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.
I soggetti interessati sono:
i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
artigiani ed esercenti attività commerciali;
imprenditori agricoli a titolo principale;
pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne;
gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
I predetti soggetti non debbono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto.
Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo
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