Assunzioni 2020 - Incentivi e agevolazioni
17 incentivi, di natura prettamente contributiva, utili a calmierare il costo del lavoro. E’ l’ampio ventaglio di opzioni offerto alle aziende e ai professionisti, nel 2020, per rilanciare l’occupazione, sostenere il turnover generazionale e incentivare l’avvio di nuove attività di lavoro autonomo. Si tratta, per lo più, di agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati, over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti o internati, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti di lavoro subordinato principalmente a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, mentre altri sono “a tempo”.
Per l’anno 2020 il legislatore ha messo a disposizione delle imprese e dei professionisti una serie di incentivi di natura contributiva, per favorire l’assunzione di soggetti inoccupati o disoccupati, con rapporti di lavoro subordinato, principalmente, a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, cioè non hanno una scadenza predefinita, mentre altri sono “a tempo”.
Prima di entrare nel merito dei singoli incentivi, è il caso di evidenziare che esistono alcune condizioni preliminari che devono essere in possesso del datore di lavoro per la loro fruizione.
In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicati in azienda: CCNL ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali (articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006). L’impresa deve, inoltre, applicare le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con il mercato interno.
Under 35 (articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)
Sicuramente è l’incentivo più interessante, in primis perché non soggiace al limite del de minimis, non essendo considerato un aiuto di Stato e poi perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione.
Si tratta di un esonero contributivo stabile, in quanto non è prevista una scadenza al suo utilizzo. I datori di lavoro interessati sono esclusivamente quelli privati:
Imprese
studi professionali
associazioni
fondazioni
ONLUS
enti pubblici economici, ecc.).
Entrando nel merito dell’agevolazione, questa può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti (no con contratto di apprendistato), un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni). L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Dal 2021 il bonus è fruibile soltanto qualora il giovane assunto sia un “under 30”.
L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).
Un ulteriore requisito soggettivo, in capo al giovane, è rappresentato dal fatto che non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Una volta effettuata l’assunzione (o la trasformazione), l’agevolazione rappresenta una riduzione, per i successivi 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).
Bonus Sud (articolo 1, comma 247, Legge 145/2018)
Per il solo anno 2020 viene previsto un esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di Apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), di lavoratori in una unità operativa dell’impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è fruibile indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro, l’importante è che la sede di lavoro sia in una delle Regioni suindicate. L’eventuale spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Il bonus messo a disposizione è pari all’esonero, per un anno, del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).
Per quanto riguarda i lavoratori assumibili con il bonus Sud, si tratta di soggetti disoccupati (ai sensi dell’art.19 del d.l.vo n. 150/2015) senza alcun limite di età. Per i lavoratori che hanno un’età superiore ai 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), per accedere al beneficio, deve risultare che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, il lavoratore, indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Il limite riguarda anche le società controllate o collegate, anche per interposta persona.
Ricordo, infine, che tra le regole previste per la fruizione dell’incentivo, è presente quella che dispone che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile richiedere l’incentivo da altro datore di lavoro per l’assunzione di quel determinato lavoratore.
Apprendistato di 1° livello (articolo 1, comma 8, legge 160/2019)
Nelle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9, le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), di giovani che hanno una età compresa tra i 15 e i 25 anni, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Apprendistato professionalizzante (articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)
Una “costola” dell’incentivo under 35 riguarda i lavoratori che vengono assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Infatti, in caso di assunzione con questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato).
Ex studenti (articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)
Esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:
delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015,
del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005,
del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008,
del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello).
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una diversificazione prevista dalla normativa dell’incentivo “under 35”.
Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019)
Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro (massimale del beneficio del RdC).
La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità.
In caso di rinnovo (ai sensi dell’art. 3, co. 6) l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Inoltre, se il rapporto cessa, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell’incentivo, cessa anche l’agevolazione.
L’ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all'assunzione, se non per “giusta causa”. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (art. 116, c. 8, lett. a), Legge 388/2000).
Un adempimento preliminare all’assunzione, da parte del datore di lavoro, è quello di comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell'ANPAL. Infatti, sono agevolabili soltanto quelle posizioni portate a conoscenza dell’ANPAL.
La fruizione del beneficio contributivo è, inoltre, subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Infine, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del «de minimis». Dovranno essere, quindi, rispettati i massimali previsti dalla normativa:
per la generalità delle imprese: 200.000 euro nel triennio,
per il settore del trasporto su strada: 100.000 euro,
per il settore agricolo: 15.000 euro.
Patto di formazione e assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019)
L’incentivo previsto dal paragrafo precedente non è l’unica agevolazione prevista dal legislatore del reddito di cittadinanza. Infatti, il decreto legge n. 4/2019 (articolo 8, comma 2) ha previsto un ulteriore incentivo, sempre di natura contributiva, qualora sia un Ente di formazione a collocare il beneficiario di Reddito di Cittadinanza in una azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato.
Se in seguito al percorso formativo previsto nel Patto di formazione stipulato tra l’Ente formativo e il Centro per l’Impiego il beneficiario del Reddito di Cittadinanza ottiene un contratto a tempo pieno e indeterminato, coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e lavoratore (no INAIL), con le seguenti specifiche:
nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,
per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili. Il periodo non potrà essere inferiore a 6 mensilità,
L'importo massimo del beneficio mensile non potrà eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate.
In caso di rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge n. 4/2019), l'esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità, per metà dell'importo del Rdc.
La restante metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’Ente di formazione che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale. L’incentivo si presenta sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, per i propri dipendenti, sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Reddito di Cittadinanza.
Donne disoccupate (articolo 4, commi 8-12, della legge n. 92/12)
In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato
Perché si realizzi l’esonero contributivo, la donna deve avere una delle seguenti caratteristiche:
priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Over 50 (articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/12)
In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Lavoratori in NASpI (articolo 7, c. 5, lett. b), del Decreto Legge n. 76/2013)
In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell’indennità NASpI, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.
L’incentivo non spetta qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi successivi al licenziamento. La regola vige anche qualora il datore di lavoro sia collegato o controllato dall’azienda che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
Lavoratori in CIGS (articolo 4, comma 3, della legge n. 236/1993)
In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari:
all’11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti;
al 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti;
Nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione a carico del dipendente (9,19%).
Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell’indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a:
9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
Beneficiari dell’assegno di ricollocazione (articolo 24-bis, Decreto Legislativo n. 148/2015)
In caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 annui euro, per un periodo massimo di:
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi).
Inoltre, il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro ha diritto
all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR e altre competenze di fine rapporto), nel limite massimo di 9 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe stato, comunque, corrisposto.
Contratti di lavoro sportivo (articolo 1, comma 181, Legge n. 160/2019)
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, viene previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua, per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Giovani agricoltori (articolo 1, commi 503-506, Legge n. 160/2019)
Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, viene prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, di ricevere un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L’esonero è attribuito, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto per gli aiuti di stato (c.d. «de minimis»).
Detenuti e internati (legge n. 193/2000)
In caso di assunzione, da parte di imprese pubbliche e privati, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, è prevista la riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.
La durata dell’incentivo è:
fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati;
per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;
per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo (articolo 4, Decreto Legislativo n. 151/2001)
Nelle aziende sino a 19 dipendenti, le assunzioni a tempo determinato (ovvero l’utilizzazione di lavoratori somministrati) effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, fruiscono di uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (si applicata anche ai premi assicurativi INAIL).
Lo sgravio può essere applicato fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Disabili (articolo 13, legge n. 68/1999)
I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.
La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.
· disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78):
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l'assunzione è a tempo determinato.
Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:
assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
L’incentivo contributivo è condizionato, oltre che alla regolarità contributiva e contrattuale del datore di lavoro, al fatto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
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