Agevolazioni fiscali per investimenti – Legge di Bilancio 2020
Credito d’imposta per investimenti
La legge di bilancio per il 2020 ha introdotto una radicale modifica delle norme finalizzate ad agevolare gli investimenti in beni nuovi e lo sviluppo tecnologico delle imprese (c.d. Industria 4.0) modificando il criterio di determinazione degli aiuti ed introducendo il concetto di “credito di imposta” in sostituzione di quello della “riduzione degli imponibili fiscali” dipendenti da super-ammortamenti e iper-ammortamenti.
In prosieguo forniremo le indicazioni che possano permettere all’imprenditore o al professionista di effettuare scelte di investimento usufruendo dei benefici di legge.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000;
l'impresa non deve essere sottoposta a procedure concorsuali.
Esercenti arti e professioni
Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta "generale".
Soggetti in regime forfettario
La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.
Investimenti agevolabili
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).
Destinazione in Italia
I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Esclusioni
Sono esclusi dall'agevolazione:
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all' art. 164 del TUIR;
i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
i fabbricati e le costruzioni;
i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Profili temporali
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.
L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:
il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Coordinamento con le precedenti agevolazioni
Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.
A livello temporale, rileva quindi quanto riportato nella tabella allegata alla circolare
Misura dell'agevolazione
Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Credito d'imposta "generale"
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
nella misura del 6% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Credito per investimenti in beni materiali "4.0"
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese ed esclusi i professionisti) nella misura del:
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
ESEMPIO
Qualora l'impresa nel 2020 effettui investimenti per 6.000.000 di euro, il credito d'imposta sarà calcolato applicando l'aliquota del:
40% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro (quindi credito d'imposta pari a 1.000.000 euro);
20% per i restanti 3.500.000 euro (quindi credito d'imposta pari a 700.000 euro).
In sostanza, il credito d'imposta complessivo sarà pari a 1.700.000 euro.
Credito per investimenti in beni immateriali "4.0"
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:
nella misura del 15% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Irrilevanza fiscale dell'agevolazione
Il credito d'imposta:
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Fruizione dell'agevolazione
Il credito d'imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97);
spetta:
per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"), in cinque quote annuali di pari importo
per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali di pari importo;
nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.
ESEMPIO
Supponendo che sia acquistato un bene strumentale nuovo "ordinario" che entri in funzione nel 2020, il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 in 5 quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e la prima quota del credito d'imposta sarà utilizzabile dal 2021.
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
Il credito d'imposta in commento non è soggetto:
al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro
al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro
al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro
Impossibilità di cedere/trasferire il credito d'imposta
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati:
sono ceduti a titolo oneroso;
ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
In caso di investimenti effettuati nel 2020, i beni agevolati non devono quindi essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero fino al 31.12.2022.
Investimenti sostitutivi
Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l'art. 1. commi 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
Obblighi documentali
I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.
Documentazione idonea
Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Dicitura in fattura
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).
ESEMPIO
La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere, ad esempio, la dicitura: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019".
Perizia tecnica semplice
In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, ( “4.0”) le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 (es. autocertificazione).
Comunicazione al MISE
La norma prevede una specifica comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo D.M.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto
Bonus ricerca e sviluppo e innovazione
L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019 prevede, per il 2020, un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
ricerca e sviluppo;
innovazione tecnologica;
altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).
Ambito temporale
Il nuovo credito d'imposta opera per il solo periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti "solari".
Il “vecchio”credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) è anticipatamente cessato al 31.12.2019.
Determinazione dell'agevolazione
La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
Attività di ricerca e sviluppo
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto (art. 1 co. 200 della L. 160/2019):
in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
nel limite massimo di 3 milioni di euro.
In linea di massima, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Le attività agevolabili saranno definite in un DM di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella tabella allegata alla circolare in cui sono riportate anche esemplificazioni
Design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto (art. 1 co. 202 della L. 160/2019):
in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta (meglio definite in DM di prossima emanazione) le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella tabella allegata alla circolare.
Fruizione dell'agevolazione
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
in tre quote annuali di pari importo;
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Impossibilità di cedere/trasferire il credito d'imposta
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Irrilevanza fiscale dell'agevolazione
Il credito d'imposta:
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.( indeducibilità interessi e spese gen.)
Obblighi documentali
Certificazione della documentazione contabile
L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione.
L'utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, § 3.1, ancorchè con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo) .
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Sono quindi tenute all'adempimento anche le imprese con bilancio certificato. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d'imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).
Relazione tecnica
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (art. 1 co. 206 della L. 160/2019).
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione:
deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto;
deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico
Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Spese di formazione
Disciplina per le imprese
Le spese per studi e ricerche sono deducibili, a norma dell'art. 108 co. 1 del TUIR, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Credito d'imposta per la formazione 4.0
È riconosciuto un credito d'imposta a beneficio delle imprese che sostengono spese di formazione 4.0 (art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018, prorogato e modificato dall'art. 1 co. 78- 81 della L. 145/2018).
Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".
Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla L. 205/2017.
Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono oggetto dell'agevolazione anche le attività di formazione on line, a condizione che siano rispettati determinati requisiti (circ. MISE 3.12.2018 n. 412088)
Il credito d'imposta per le spese sostenute nel 2019 spetta in misura differente a seconda della dimensione dell'impresa, come riportato nella tabella allegata alla circolare.
Disciplina per gli esercenti arti e professioni
Dal 2017, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54 co. 5 del TUIR).
Rientrano nell'ambito applicativo della norma anche:
le spese di partecipazione ai corsi per la formazione continua obbligatoria (v. Convegni);
le spese di viaggio e soggiorno.
Viaggio e soggiorno
La legge non specifica espressamente la nozione di soggiorno.
Si ritiene che vi rientrino le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Tali oneri, quindi, ove sostenuti nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro.
Il concetto di soggiorno, inoltre, sembra evocare quello di trasferta (cfr. DM 4.8.2011, relativo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali), con la conseguenza che le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nello stesso Comune dove il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
ESEMPIO
In pratica, considerato un professionista con spese di convegnistica, sostenute nel 2019, pari a 2.000,00 euro (delle quali, 300,00 euro relativi a vitto e alloggio), ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo da indicare nel modello REDDITI 2020 è deducibile l'intero importo di 2.000,00 euro.
Studi associati e associazioni professionali
Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, la soglia di 10.000,00 euro deve essere riferita a ciascun socio o associato e non all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo (cfr. le istruzioni al modello REDDITI 2019 SP).
NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Poichè la corretta applicazione di quanto previsto dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è divenuto un elemento sostanziale per poter usufruire dei nuovi “crediti di imposta per investimenti”, riteniamo opportuno riassumere il contenuto della normativa in merito.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo quanto la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede, con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08:
L’Identificazione del Datore di Lavoro (DL) tra i titolari e incaricarlo con lettera scritta
L’identificazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
L’aver effettuato il Corso di formazione del RSPP o del datore di lavoro che ne ricopre il ruolo (DLSPP) ed aver provveduto al suo aggiornamento quinquennale
L’aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
In caso di obbligo di sorveglianza sanitaria (nel 99% dei casi) aver provveduto alla nomina di un medico competente
L’aver effettuato le visite mediche periodiche
L’aver effettuato la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri o in stato di gravidanza
L’aver effettuato la valutazione del rischio stress lavoro correlato
L’aver formato i propri dipendenti/collaboratori/stagisti per quanto concerne la formazione generale e specifica previsti dall’Accordo Stato -Regione
L’aver nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
L’aver nominato gli addetti della squadra antincendio (ove previsto)
L’aver provveduto a formare gli addetti della squadra antincendio ivi compresi gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa vigente
L’aver nominato gli addetti della squadra di primo soccorso
L’aver provveduto a formare gli addetti della squadra di primo soccorso ivi compresi gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa vigente
L’aver predisposto il Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) (ove previsto)
L’aver predisposto la Segnaletica indicante le vie di fuga (ove previsto)
L’aver provveduto all’installazione degli Estintori ed aver effettuato le ispezioni periodiche
L’aver predisposto la Cassetta di primo soccorso
L’aver redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ( nei casi previsti)
L’aver provveduto a Verificare impianti e attrezzature
Circolare informativa N.3FS
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