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Conversione in Legge del Decreto Fiscale di fine anno


Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni. Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l’iter di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti. Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Ambito soggettivo La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato. Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”). Ambito oggettivo La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”. Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);

  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.

Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

  • determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’ esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;

  • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;

  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;

  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24. Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

Obblighi del committente Il committente deve:

  • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;

  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;

  • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Responsabilità del committente L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Sanzioni per il committente L’art. 17-bis co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

  • corretta determinazione delle ritenute;

  • corretta esecuzione delle medesime;

  • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

Ravvedimento operoso Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa. L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’ Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’e¬secuzione delle opere o dei servizi affidati;

  • nel corso di durata del contratto.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

  • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;

  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione

L’art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • il provvedimento di cessazione della partita IVA;

  • ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

  • relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);

  • senza limiti di importo dei crediti stessi;

  • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Esclusione dal VIES Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

  • relativamente ai soli crediti IVA;

  • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Scarto del modello F24 Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;

  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

  • all’IRAP

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;

  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

  1. Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni

  2. Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate - Estensione

Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;

  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

Decorrenza La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto

Per effetto dell’art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall’accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d’imposta a disposizione dell’accollante. Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito. Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato. In capo all’accollato viene recuperato il debito d’imposta, con responsabilità solidale dell’accollante.

Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. Con l’art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, op¬pure pari a 250,00 euro per importi su¬periori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fis¬sa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo. Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta -Nuovi termini dal 2021 Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

  • la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta;

  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019 Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

  • inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);

  • consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021

Per effetto dell’art. 16-bis co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile. Comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:

  • il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie – Sistema TS;

  • il 28.2.2020 (non rileva l’anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).

Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021

Presentazione dei modelli 730/2020 I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono ancora essere presentati entro il:

  • 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

  • 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l’effettuazione dei conguagli.

Trasmissione telematica dei modelli 730/2020 I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;

  • da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro:

  • il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

  • il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

  • il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l’effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d’imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati). Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Imponibilità IVA delle prestazioni per le patenti di guida B e C1 L’art. 32 co. 1 del DL 124/2019 convertito esclude dal regime di esenzione IVA, previsto per la generalità dei servizi didattici, le prestazioni relative all’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

Efficacia La disposizione ha efficacia dall’1.1.2020. Salvaguardia dei comportamenti pregressi Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019 causa C-449/17.

Certificazione dei corrispettivi L’art. 32 co. 4 del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall’1.1.2020, l’abolizione dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.

Per le suddette prestazioni, le autoscuole:

  • sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;

  • possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);

  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema(art.10-bisdel DL 23.10.2018 n. 119) Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:

  • l’importo dovuto;

  • la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;

  • gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate. Versamenti fino a 1.000,00 euro annui Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. Reverse charge per appalti e subappalti L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

  • presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni La nuova disciplina non si applica:

  • alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);

  • alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

Efficacia L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito

Lotteria degli scontrini - Rinvio - Premi speciali Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. “lotteria degli scontrini”, con lo scopo di rafforzare l’efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.

Quadro normativo La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio. La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell’estrazione:

  • il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);

  • l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’ope¬razione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Rinvio della lotteria all’1.7.2020 L’art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall’1.1.2020 all’1.7.2020 l’avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all’entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Rinvio al 30.6.2020 dell’adeguamento dei registratori telematici Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

Sistema di segnalazione delle violazioni In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall’art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria. Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Esenzione fiscale dei premi Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.

Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici La definizione delle modalità di estrazione, dell’entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. L’art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:

  • vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

  • vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate).

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro. Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;

  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

L’art. 53-bis del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.

Aliquota IVA del 4% Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l’ap-plicazione dell’aliquota IVA del 4% viene estesa:

  • alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

  • alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento.

Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame ii veicoli:

• di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; • di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido; • di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico. Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell’art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 97 e nell’art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.

Esenzione dall’imposta di trascrizione Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l’esenzione:

  • dall’imposta erariale di trascrizione;

  • dall’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione;

  • dall’imposta di registro.

Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006). Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea. Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo.

Modalità della verifica I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Di-rettore dell’Agenzia delle Entrate.

Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti

Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

  • l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);

  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

  • Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.


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