Legge di Bilancio 2020 - I provvedimenti
Perequazione automatica trattamenti pensionistici Viene modificata la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021. La misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo Inps. Per i casi di importo complessivo superiore, sono confermate le aliquote in corso. A decorrere dal 2022, è prevista l'applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella ex articolo 69, comma 1, L. 388/2000. La perequazione è prevista nelle seguenti misure: - 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo Inps; - 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo; - 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Campione d’Italia Viene introdotta una nuova e specifica regolamentazione del trattamento fiscale dei rapporti economici col comune di campione d’Italia. Data la novità e complessità delle norme, l’argomento sarà trattato con specifica circolare.
Riduzione detraibilità di determinati oneri Viene integrato l’articolo 15, Tuir, prevedendo, con decorrenza dal 2020: a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir. In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.
Accise sul gasolio commerciale Con decorrenza 1° ottobre 2020, viene meno l’accisa agevolata sul gasolio commerciale anche per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e a categorie inferiori. Inoltre, l’esclusione, con decorrenza 1° gennaio 2021 riguarderà anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.
Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica Vengono rimodulate le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operando un complessivo riordino all’interno del Testo Unico sulle accise.
Fringe benefit auto aziendali Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Plastic tax È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche E’ istituito un credito di imposta usufruibile a certe condizioni.
Sugar tax Viene istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate". Gli argomenti saranno oggetto di trattazione in specifica circolare.
Deduzione buoni pasti mense aziendali Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull’articolo 51, Tuir. In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto: - una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive; - per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro; - prestazioni rese in forma elettronica: 8. Resta invariato l’importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Tracciabilità dei pagamenti delle spese sanitarie A decorrere dal 2020, la detrazione del 19% delle spese sanitarie prevista dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: - versamenti bancari o postali; - carte di debito, di credito e prepagate; - assegni bancari e circolari. Resta valido il pagamento in contanti esclusivamente per: - medicinali e dispositivi medici - prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Analisi del rischio fiscale del contribuente Le norme stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la G. di F.si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
Estromissione beni immobili imprese individuali Viene riproposta l’estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un’imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019. A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
Regime forfettario Viene abrogato il regime super forfettario di cui all’articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro. Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro. In particolare: - viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari; - viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato); - è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni; - ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir. Rivalutazione beni di impresa Viene reintrodotta la possibilità per: - società di capitali; - cooperative; - trust; e - altri enti pubblici e privati che 1. esercitano attività commerciali; 2. sono residenti nel territorio dello Stato; 3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.
Modalità di rivalutazione La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020. La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa. Le imposte sostitutive e il versamento Si applicano le seguenti imposte sostitutive: - al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%; -al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021. È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo: - per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi; - per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita. È ammessa la compensazione. Eventuale cessione dei beni rivalutati In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Soggetti Ias Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti Ias, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.
Prelievo sugli apparecchi di intrattenimento e sulle vincite A decorrere dal 1° gennaio 2020, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulps, sono: - fino al 31 dicembre 2020 il 23,85% e - a decorrere dal 1° gennaio 2021 il 24% delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e - fino al 31 dicembre 2020 l’8,5% e - a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’8,6% delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65% per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), Tulps e in misura non inferiore all’83% per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), Tulps. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), decreto 12 ottobre 2011, è pari al 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di 200 euro. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, decreto 12 ottobre 2011, è fissato al 20%.
Unificazione Imu-Tasi A decorrere dal 2020, vengono rimodulate le imposte comunali. L’intero argomento sarà oggetto di futura specifica circolare.
Riforma riscossione enti locali A decorrere dal 2020, gli atti accertativi acquisiscono titolo esecutivo, a eccezione di quelli di importo non superiore a 10 euro. È previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di sanzioni tributarie.