Premi INAIL 2019: Firmato il Decreto
Dopo un lungo periodo di attesa, è stato firmato il decreto interministeriale con le nuove tariffe dei premi INAIL applicate dal 1° gennaio 2019.
Termina così un periodo di incertezza per le imprese, originato anche dai differimenti delle scadenze relative all’autoliquidazione del premio INAIL, ad opera della legge di Bilancio 2019.
La riduzione dei tassi medi comporta un risparmio per i datori di lavoro di circa 1,7 miliardi di euro, a cui si deve aggiungere il risparmio dovuto all’annullamento del sovrappremio per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l’asbestosi.
Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio del 27 febbraio 2019, il Ministro del lavoro ha annunciato la firma del decreto interministeriale attuativo delle nuove tariffe dei premi INAIL che decorrono dal 1° gennaio 2019. La firma del provvedimento era attesa da tempo visto quanto disposto dalla legge di Bilancio per l’anno 2019.
Quadro normativo Nella legge di Bilancio per l’anno 2014 era stato prevista la riduzione dei premi e contributi assicurativi per 1,2 miliardi di euro (a regime) in attesa della emanazione delle tariffe. Con la legge di Bilancio 2019, il legislatore ha: - stabilito in modo univoco il termine di decorrenza delle nuove tariffe, fissato al 01.01.2019, - reperito i fondi per finanziare il minor introito, - stabilito nel 110°/°° la misura massima che avrebbe potuto raggiungere il tasso medio nazionale. Inoltre, la legge di Bilancio ha stabilito la necessità di un monitoraggio costante finalizzato alla verifica della tenuta finanziaria delle nuove tariffe. Leggi anche Tariffe INAIL ridotte per le aziende: ombre e luci nella legge di Bilancio 2019
Cosa prevede il decreto Il decreto interministeriale prevede la riduzione del numero delle lavorazioni assicurate, individuate dalle voci di tariffa, che passano da circa 700 e meno di 600. Da un primo esame del provvedimento si evidenzia come la riduzione sia avvenuta tramite accorpamenti di più lavorazioni oltre che, come indicato nel comunicato, alla eliminazione di lavorazioni obsolete. Previste poi nuove lavorazioni/voci di tariffa riferite a nuove produzioni allo scopo di adeguare lo strumento tariffario all’evoluzione delle produzioni tecnologicamente più recenti come nel caso delle nanotecnologie.
Le altre novità sono:
la razionalizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti, attraverso la creazione, il settore industria, della nuova v.t. 0423 dove è inserita la gestione del ciclo dove è indicato il riciclo, l’inertizzazione e lo stoccaggio temporaneo
l’inserimento all’interno della v.t. 0721 del riferimento relativo alla consegna di merci con l’utilizzo di mezzi a due ruote
la previsione di un periodo di osservazione statistica per la formazione dei tassi medi nazionali individuata nel periodo 2013-2015
il mantenimento delle gestioni tariffarie basate sui settori economici previsti dall’art. 49 della l. 88/1989
la riduzione dei tassi medi (somma dei tassi medi diviso il numero delle lavorazioni) che passa dal 26,53 al 17,85 °/°°
i tassi medi nazionali sono espressi anche con i numeri decimali
Risparmio per le imprese Per quanto concerne la riduzione dei tassi medi nazionali, oltre alla v.t. 3110 relativa alla costruzione e manutenzione dei fabbricati, che per il settore industria ed artigianato passa dal 130 al rispettivamente al 110 e 109,69 °/°° mentre per il terziario, la v.t. 0111 per la vendita al minuto, passa dal 12 al 7,31 °/°°. La riduzione dei tassi medi dovrebbe comportare un risparmio per i datori di lavoro di circa 1,7 miliardi di euro. Al risparmio connesso alla riduzione dei tassi medi, si deve aggiungere l’annullamento del sovrappremio dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l’asbestosi previsto nella legge di Bilancio 2019.
Questa ultima disposizione interessa particolari comparti produttivi con un numero limitato di soggetti ma, generalmente, di rilevanti dimensioni come i produttori di ceramiche, di laterizi, le grandi opere in sotterranea ed il settore dei lapidei. Cosa devono fare l’INAIL e i datori di lavoro La legge di Bilancio per l’anno 2019 ha disposto il differimento degli adempimenti relativi all’ autoliquidazione del premio dal 16 e 28 febbraio al 16 maggio 2019.
Poiché la firma del decreto ha “assorbito” due mesi di tempo, ferma restando la tempestiva pubblicazione in Gazzetta, si sono ridotti drasticamente i tempi per operare gli adeguamenti telematici necessari al recepimento di quanto contenuto nel decreto. Nell’immediatezza l’INAIL dovrà comunicare a tutti i datori di lavoro il nuovo tasso medio e quello oscillato e le eventuali nuove voci di tariffa relative all’anno 2019; successivamente:
rendere disponibili, entro il prossimo 31 marzo, le basi di calcolo per effettuare l’autoliquidazione entro il 16 maggio
dovranno essere adeguati tutti i servizi telematici online, ovvero: “Fascicolo aziende”, “Richiesta o consultazione delle basi di calcolo” e “Riduzione delle retribuzioni presunte per la rata 2019”, “ALPI online”. Si evidenzia che questo ultimo servizio viene utilizzato come modalità di invio delle retribuzioni effettive di regolazione, oggi 2018, ma anche come ausilio per il calcolo del premio di autoliquidazione che comprende anche la rata 2019 da elaborare con le nuove tariffe dei premi 2019