Tirocini formativi extracurriculari: pesanti sanzioni in caso di irregolarità
Contrastare l’evasione e l’elusione contributiva è l’obiettivo dell’Ispettorato nazionale che, nella circolare n. 8/2018, ha fornito, ai propri ispettori, le indicazioni per il corretto inquadramento dei tirocini formativi, con particolare riferimento a quelli extracurriculari, i tirocini svolti al di fuori di un percorso di studi. Gli ispettori devono verificare le modalità di svolgimento dei tirocini per valutarne la genuinità e l’eventuale mancata presenza degli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, gli ispettori devono accertarsi che durante il periodo formativo vengano rispettate le regole previste dalla normativa regionale di riferimento. Quali sono le sanzioni applicate in caso di violazione delle norme?
Negli ultimi anni c’è stato un incremento esponenziale nell’uso, da parte delle aziende, dei tirocini formativi. Ciò ha portato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad inserirlo tra le attività maggiormente attenzionate dagli organi di vigilanza per il 2018, insieme al caporalato, la logistica, il trasporto, le false cooperative e il distacco transnazionale. La finalità è essenzialmente quella di contrastare i fenomeni legati alla irregolarità dei rapporti di lavoro e alla lotta all’evasione ed elusione contributiva. Proprio in quest’ottica, sempre l’Ispettorato nazionale, ha pubblicato - lo scorso 18 aprile - la circolare n. 8/2018, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, le indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, con particolare riferimento a quelli extracurriculari, cioè svolti al di fuori di un percorso di studi. Ciò al fine di evidenziare possibili fenomeni di elusione che portano le aziende a “sostituire” il proprio personale dipendente con tirocinanti che svolgono le medesime attività senza fornire, a questi ultimi, alcuna formazione.
Linee guida sui tirocini formativi extracurriculari I chiarimenti vengono forniti anche in virtù delle nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017, che hanno aggiornato le linee guida approvate il 24 gennaio 2013. Dette linee guida possono essere utili al corretto inquadramento dei tirocini e servono per integrare le normative regionali al fine di un ammodernamento delle disposizioni in vigore e per fornire limiti più cogenti ai soggetti promotori e alle aziende ospitanti, affinché i tirocini non possano essere considerati quale alternativa ai rapporti di lavoro subordinati. Ricordo che le linee guida non sono disposizioni normative direttamente applicabili, ma vanno riproposte all’interno della legislazione regionale, in quanto è la Regione l’unico organo che ha competenza esclusiva in materia di tirocini (articolo 117, comma 4, della Costituzione). Detto ciò, non tutte le Regioni hanno, ad oggi, provveduto al recepimento delle nuove linee guida all’interno della propria normativa di riferimento. Faccio, inoltre, presente che le nuove linee guida riguardano esclusivamente i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) e non anche i: - tirocini curriculari (es. quelli previsti per attività di alternanza scuola-lavoro ovvero quelli previsti dagli ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari) - tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale - tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale - tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 - tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari (accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015).
Controlli dell’Ispettorato nazionale del lavoro Entriamo nel merito di quelli che saranno i controlli e, in particolar modo, cosa, detti controlli, andranno ad evidenziare e valutare. L’attività ispettiva porrà sotto la lente di ingrandimento il tirocinio al fine di valutarne la genuinità e la mancata presenza degli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, verificherà che durante tutto il periodo formativo vengano rispettate le regole previste dalla normativa regionale di riferimento. La verifica circa l’inosservanza delle norme in materia di tirocini potrà portare gli ispettori del lavoro a ricondurre il tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ché, il legislatore, considera essere “la forma comune di rapporto di lavoro” (articolo 1, Decreto Legislativo n. n. 81/2015).
Possibili ipotesi di violazione Queste, a titolo esemplificativo, le possibili ipotesi di violazione che possono portare ad una conversione del rapporto formativo in rapporto di lavoro subordinato:
tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive
tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (es. soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati)
tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale
tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale
totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore
totale assenza di PFI
coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante
tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e/o personale in malattia, maternità o ferie
tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni
tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale
tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege
impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI
difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante
corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
Verifica degli indici di subordinazione La mancanza delle suddette ipotesi di violazioni non fa terminare le indagini sulla genuinità del rapporto formativo oggetto della verifica, in quanto, per definire autentico il tirocinio, gli ispettori del lavoro dovranno svolgere un’ulteriore approfondimento relativamente alla presenza (o meno) degli indici di subordinazione, ordinariamente previsti per il solo personale dipendente. A mero titolo di esempio, dovranno verificare:
la gestione delle presenze e l’organizzazione dell’orario (es. autorizzazione ferie)
l’applicazione di misurazione dei risultati delle attività svolte in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali;
la predisposizione di procedimenti disciplinari per “scarso rendimento”.
Infine, nell’ipotesi in cui l’azienda volesse prorogare il tirocinio oltre la durata massima consentita dalla normativa regionale, detta prosecuzione sarà considerata quale rapporto di lavoro “in nero” e come tale sarà applicata la c.d. maxi-sanzione. Cosa diversa è se l’azienda ospitante farà proseguire il periodo formativo oltre il periodo previsto dal piano formativo individuale (PFI) ma, comunque, all’interno della durata massima prevista dalla legge regionale. In questo caso, la violazione verrà trattata come mera sanzione amministrativa per mancata comunicazione di proroga al Centro per l’impiego (articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Conversione del rapporto La violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, comporta la conversione di quest’ultimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nella circolare viene elencata una serie di fattispecie particolarmente gravi:
tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative elementari e ripetitive;
tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale ovvero in assenza di convenzione;
tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati;
collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una c
tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio;
tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
impiego del tirocinante per un numero di ore superiore per almeno il 50% a quelle indicate nel PFI;
difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
corresponsione significativa e reiterata di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
Ulteriori fattispecie sanzionabili Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, l’applicazione della maxisanzione. E’ prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni che riguardano:
i soggetti titolati alla promozione;
le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
la durata massima del tirocinio;
il numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
il numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
la convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.
L’intimazione dovrà invece essere preceduta da un invito alla regolarizzazione in caso di:
inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio c
violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.
I chiarimenti dell’INL
La circolare fornisce, inoltre, una disamina dell’apparato sanzionatorio regionale, così come modificato proprio dalle nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 25 maggio 2017. Linee guida che hanno effettuato una suddivisione tra violazioni sanabili e violazioni non sanabili. Per violazioni non sanabili, si intende qualora il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento:
ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio
alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini
alla durata massima del tirocinio
al numero di tirocini attivabili contemporaneamente
al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza
alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.
In tutti questi casi sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini. Per le violazioni sanabili, si intendono quei casi di inadempienza:
dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti
dei compiti richiesti ai rispettivi tutor
in caso di violazioni della convenzione o del piano formativo,
quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
in caso di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.
In questi casi, la Regione intimerà al trasgressore un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini. Qualora vi dovesse essere una reiterazione della violazione, nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi e non di 12. In caso di ulteriore reiterazione o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi. Sarà cura del personale ispettivo, una volta riscontrate le irregolarità durante la fase accertativa, di segnalarle al competente ufficio della Regione. Tra queste anche l’eventuale adozione di provvedimenti di riqualificazione.
La circolare termina ricordando alcune violazioni amministrative che devono essere oggetto di controllo, da parte degli ispettori del lavoro, durante la verifica del rapporto di tirocinio di natura extracurriculare: - mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego (sanzione amministrativa da 100 a 500 euro); - mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro).