NUOVE PROCEDURE DI DIMISSIONI DAL 12 MARZO 2016
L’entrata in vigore dei decreti attuativi Jobs Act ha modificato la procedura di presentazione delle dimissioni volontarie. Attraverso la nuova disciplina i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro , la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015). Per la compilazione e l’invio del modulo, attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavoratore dovrà essere in possesso del PIN INPS.
1. La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’Inps, accedendo al portale www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN. 2. Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:
• Patronato, • Organizzazione sindacale, • Ente bilaterale, • Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).
Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, il lavoro domestico e le dimissioni/risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative (art. 2113 c.c., 4° comma e Commissione di certificazione).
Nota Bene La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produrrà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.
La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015, entrerà in vigore il 12 marzo 2016.
Commentaires