Ulteriore contributo a fondo perduto (Decreto Sostegni Bis) per le attività stagionali
Venerdì 2 luglio è stato approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni, per la richiesta di un ulteriore contributo a fondo perduto per le attività stagionali previsto dal Decreto Sostegni-bis.
Come già anticipato nella precedente circolare di Studio n. 16-2021, con tale decreto sono state introdotte tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto a favore delle imprese:
il contributo “automatico”, che nei giorni scorsi molti contribuenti hanno già ricevuto sul proprio conto corrente, riconosciuto a tutti coloro che hanno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni;
il “contributo per le attività stagionali”, calcolato con criteri alternativi al contributo automatico, che viene riconosciuto a coloro che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile almeno del 30% nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al precedente periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
il contributo “perequativo”, commisurato alla riduzione del risultato economico d’esercizio (tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021).
Coloro che intendono beneficiare del contributo di cui al secondo punto possono presentare istanza tramite il servizio web, a decorrere da oggi 5 luglio e fino al 2 settembre 2021.
Anche i soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo “automatico” possono presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali: in questo caso, l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo “automatico” già percepito.
Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le principali caratteristiche del contributo a fondo perduto in esame, da tenere a mente nella predisposizione dell’istanza.
Sono esclusi dal contributo in esame:
i soggetti che hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.
Fanno eccezione e dunque possono richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021:
gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto;
i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l’attività svolta dal soggetto confluito.
Nell’istanza è necessario barrare l’apposita casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall’inizio del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso dal 26 maggio 2021 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell’istanza.
Per il contributo “Sostegni bis attività stagionali” non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Ne consegue che è sempre necessario verificare l’intervenuta riduzione del fatturato nel periodo in esame per poter beneficiare del contributo.
A differenza degli altri contributi proposti dalla normativa emergenziale, per il contributo in esame non è previsto un importo minimo di 1.000/2.000 euro. Il contributo, dunque, è sempre commisurato alla riduzione del fatturato.
L’istanza prevede un’apposita sezione ove deve essere attestato (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - quindi valevole anche ai fini penali) il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, (oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione, se il richiedente, in possesso del maggior numero di requisiti specifici previsti, intende avvalersi dei più elevati limiti d’importo riconosciuti).
Il soggetto richiedente deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
I soggetti che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Li.Pe. relativa al I° trimestre 2021 (se obbligati agli adempimenti Iva).
Quale percentuale si applica per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi e compensi del 2019.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni (e dunque nemmeno del contributo automatico) si considera il:
90% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
70% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
30% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Invece per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni e intendono valutare un maggior contributo rispetto alla somma già accreditata in automatico con il Decreto Sostegni-bis si considera il:
60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come si calcolano i ricavi?
I ricavi del periodo 01.04.2019-31.03.2020 e 01.04.2020-31.03.2021 si calcolano secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR, in funzione della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali o enti non commerciali) e del regime di contabilità adottato (ordinaria, semplificata, forfetario). Le istruzioni al modello propongono una apposita tabella con l’indicazione dello specifico campo della dichiarazione dei redditi a cui fare riferimento. Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Come viene quantificato il contributo spettante?
Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019/2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020/2021, secondo la formula:
((fatturato periodo apr2019~mar2020)/12)–(fatturato periodo apr2020~mar2021)/12)) x per% commisurata ai ricavi
Come anticipato, non è prevista una misura minima del contributo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Come si determina il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nel periodo di osservazione (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nel periodo.
I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi del periodo (al netto dell’Iva).
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 l’importo del fatturato 2019 deve essere diviso per il numero di mesi in cui in quell’anno l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.
Lo studio offre l'assistenza necessaria all'ottenimento del contributo
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