Green Pass sul lavoro: le novità introdotte dal DPCM 17 dicembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 è stato pubblicato il DPCM della medesima data, recante modifiche al DPCM 17 giugno 2021, in attuazione di quanto disposto dal DL n. 172/2021 in merito alla verifica dell'obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, nonché in materia di Green pass rafforzato.
Il Decreto contiene inoltre indicazioni riguardo alle modalità di revoca delle certificazioni verdi qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del Green Pass o in caso di certificati ottenuti in maniera fraudolenta o, ancora, a seguito della sospensione di una partita di vaccino difettosa.
Com'è noto, dal 15 ottobre 2021 vige l'obbligo di possedere la certificazione verde (cd. Green Pass) - che si ottiene tramite:
• vaccinazione contro il COVID-19;
• guarigione dall'infezione da COVID-19;
• test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus - per accedere ai luoghi di lavoro "privati" da parte di "chiunque" svolga un'attività lavorativa (o di formazione o volontariato), anche in base a contratti esterni (cfr Aggiornamento AP n. 490/2021).
Successivamente, con il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, che ha introdotto ulteriori misure di contenimento, è stato istituito il c.d. Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ossia il certificato COVID digitale, in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, che consente la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione. (cfr. Aggiornamenti AP nn. 554/2021, 560/2021, 565/2021, 571/2021).
Ora, in data 17 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 il DPCM 17 dicembre 2021, che introduce ulteriori modifiche al sopraccitato Decreto del 17 giugno 2021, in attuazione di quanto disposto dal DL n. 172/2021 in materia di verifica dell'obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, nonché in materia di Green Pass Rafforzato.
Inoltre, il nuovo DPCM colma le lacune sulle procedure di revoca della certificazione verde, in corso di validità, nel caso in cui il possessore sia nel frattempo diventato positivo al COVID-19 o in presenza di certificati ottenuti in maniera fraudolenta.
REVOCA DEL GREEN PASS PER SOPRAVVENUTA POSITIVITÀ
Il DPCM 17 dicembre 2021, rende più stringente la procedura di revoca della certificazione nel caso di positività al virus SARS-COV-2 di una persona in possesso di Green Pass in corso di validità.
Infatti, prima dell'entrata in vigore di detto decreto la comunicazione alla Piattaforma nazionale-DGC (o anche PN-DGC) del suindicato caso di positività, ai fini della revoca, poteva essere effettuata, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS), soltanto dalla struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da un medico USMAF o SASN.
A partire dal 17 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del DPCM in esame), tale informazione può pervenire anche dal flusso dei tamponi molecolari che le Regioni e le Province Autonome, ai sensi della normativa vigente, inviano al Sistema TS.
Resta fermo che, una volta accertata la positività di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo, il Sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, la quale genererà la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, comunicando la revoca anche al Gateway europeo. Anche il diretto interessato riceverà notifica della revoca.
La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata.
In caso di erronea trasmissione di un risultato positivo, le strutture sanitarie afferenti ai servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.
Revoca del Green Pass ottenuto in maniera fraudolenta
Il DPCM in esame stabilisce, inoltre, che in caso di certificazione verde ottenuta in maniera fraudolenta, o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa, il Ministero della Salute registra nella PN-DGC, tramite il Sistema TS, la revoca di dette certificazioni verdi indicando una delle predette motivazioni.
Il Sistema TS mette a disposizione delle Regioni e Province Autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate per le predette motivazioni.
CONTROLLO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalle norme vigenti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (c.d. Super Green Pass o Green Pass rafforzato), le applicazioni messe a disposizione per tale verifica permettono di selezionare una modalità di controllo limitata al possesso di una delle suddette certificazioni, senza rendere disponibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
CONTROLLO DEL GREEN PASS ANCHE PER I LAVORATORI CHE NE CONSEGNANO COPIA
Come si ricorderà, una delle principali novità introdotte in sede di conversione del DL n. 127/2021 in Legge n. 165/2021 consiste nella possibilità, concessa ai lavoratori pubblici e privati, di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID- 19, con conseguente esonero dai controlli relativi al possesso, per tutta la durata della validità della stessa (cfr. Aggiornamento AP n. 542/2021).
Il nuovo DPCM 17 dicembre 2021 precisa che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a controllare la certificazione verde dei lavoratori anche se questi consegnano loro copia della stessa. In base al nuovo Decreto, infatti, il datore di lavoro deve effettuare la verifica sulla "perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso".
Il suddetto controllo può essere effettuato mediante l'app Verifica C-19 o mediante le modalità automatizzate.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali del titolare di certificazione verde
Viene inoltre precisato che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento dei dati e devono ricevere le necessarie istruzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle modalità di verifica del possesso del c.d. Super Green Pass.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE PER DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI SUBORDINATI
Come si ricorderà, l'articolo 4-bis del DL n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice
L'obbligo è altresì previsto, dall'articolo 4-ter del suddetto decreto, per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il DPCM 17 dicembre 2021, introducendo l'articolo 17-bis, prevede che, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità, descritte nell'allegato I del DPCM, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei suddetti lavoratori subordinati (ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali), attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.
Le suddette funzionalità di verifica sono rese disponibili, per quanto di interesse, ai seguenti soggetti:
responsabili delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ivi inclusi i responsabili delle scuole paritarie ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali;
responsabili delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture responsabili di strutture sanitarie e sociosanitarie.
Le funzionalità di verifica sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui sopra non coincide con il responsabile delle stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica.
La verifica deve essere effettuata esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture summenzionate soggetti all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dall'INPS.
Viene inoltre precisato che, contestualmente alla richiesta, il datore di lavoro deve dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, all'INPS, in modalità telematica, di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di verifica, in quanto responsabile di una delle strutture di cui ai citati articoli 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021, ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una delle strutture di cui all'art. 1-bis del medesimo decreto.
In caso di variazione dello stato vaccinale dei lavoratori soggetti all'obbligo, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato I del DPCM. In ogni caso, ai soggetti che effettuano le verifiche non sono rese disponibili le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della PN-DGC.
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della PN-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
Il DPCM 17 dicembre 2021 introduce, infine, l'articolo 17-sexies, che detta, in via generale, disposizioni per il trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.
In particolare, per quanto di interesse, si segnala che:
il Ministero della Salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della PN-DGC, designa l'INPS quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-bis del citato DPCM, tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale;
le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del DL n. 44/2021 sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I del DPCM;
i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, di cui al succitato art. 1-bis del DL n. 44/20218, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato I del DPCM ovvero tramite la delega conferita al responsabile delle strutture stesse;
il personale autorizzato alla verifica, per conto dei responsabili delle strutture o per conto dei datori di lavoro, è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica;
il personale interessato dal processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto ad effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
il personale interessato dal processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
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