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Decreto sostegni: Possibilità di contratti a tempo determinato acausali fino al 31 dicembre 2021

Con il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto "Sostegni"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed in vigore dal 23 marzo 2021, viene nuovamente rivista la disposizione in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato, consentendo la deroga all'obbligo dell'indicazione delle causali fino al 31 dicembre 2021.


La facoltà di ulteriori proroghe o rinnovi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, viene estesa anche ai datori che ne abbiano già beneficiato in forza delle norme previgenti, fermo restando il limite di 24 mesi di durata massima complessiva dei rapporti a termine.


Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs n. 81/2015 è stata oggetto di modifiche in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine, il cui ricorso è stato ammesso, in via transitoria, in deroga all'obbligo di indicazione delle causali giustificative fino al 31 marzo 2021.


Nell'imminenza della suddetta scadenza, l'articolo 17 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto "Sostegni") ha stabilito un'ulteriore proroga di tale facoltà fino al 31 dicembre 2021, estendendone l'applicabilità anche nei confronti dei datori di lavoro che ne abbiano già usufruito in precedenza.


CONTRATTI A TERMINE: ULTERIORE POSSIBILITÀ DI PROROGA/RINNOVO ACAUSALI

Come si ricorderà, a seguito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il c.d. Decreto "Rilancio" è intervenuto in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, modificandone in via provvisoria la disciplina relativa alla proroga o rinnovo. In particolare, l'art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020 ha stabilito, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine, la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicazione della causali giustificative, di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria),per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo).

La suddetta deroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 ad opera del c.d. Decreto "Agosto" e, successivamente, dall'articolo 1, comma 279 della Legge di Bilancio 2021 ai sensi del quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021.


Rispetto alla norma transitoria in oggetto l'INL, con la Nota n. 713/2020 , ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop and go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).


Preme ricordare che il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 2/2021 ha confermato l'applicabilità della disposizione introdotta dal DL "Rilancio", come modificata dalla Legge di Bilancio 2021, anche nell'ipotesi in cui l'eventuale rinnovo/proroga riguardi contratti di lavoro in somministrazione a termine, fatta salva l'osservanza degli altri limiti di legge.


LE NOVITÀ DEL DECRETO "SOSTEGNI"


Come sopra anticipato, l'articolo 17, comma 1 del DL n. 41/2021 interviene nuovamente in tema di proroga o rinnovo dei contratti a termine, riformulando il comma 1 dell'art. 93 del DL n. 34/2020, che ora così dispone:


"In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."


Pertanto, la disciplina transitoria già contenuta nel Decreto "Rilancio" ora viene estesa fino al 31 dicembre 2021, dando la possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto comunque della durata massima complessiva di 24 mesi.

Il comma 2 dell'articolo 17 del DL n. 41/2021 prevede che le disposizioni in esame hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del Decreto "Sostegni", quindi a partire dal 23 marzo 2021.


A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, al comma 2 dell'art. 17 del decreto, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Dal momento che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.


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