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Decreto Sostegni - Ammortizzatori sociali Covid-19

Via libera al tanto atteso rinnovo dei periodi degli ammortizzatori sociali emergenziali con causale Covid-19.

Il decreto Sostegni ha introdotto infatti nuovi periodi di Cassa integrazione ordinaria, in deroga, di assegno ordinario e di CISOA per i datori di lavoro che hanno cessato o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.


Diverse le novità introdotte dal provvedimento:


• Abolizione del mod. SR41 – Introduzione del Modello Uniemens CIG

• Viene introdotto uno stretto legame tra gli ammortizzatori sociali e il divieto di licenziamento.

• Non viene riproposto l’esonero contributivo alternativo alla CIG.


Nuovi periodi di cassa integrazione


  1. Per i datori di lavoro interessati dal trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) è stato previsto un periodo di 13 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

  2. Per quelli che invece versano la contribuzione ai fondi di solidarietà e sono interessati dall’assegno ordinario (AO) – Fondo di Integrazione Salariale è stato previsto un periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

  3. Per datori di lavoro non interessati da CIGO e Fondi di integrazione salariale ( Cassa integrazione in Deroga) il periodo è pari a 28 settimane di cassa integrazione in deroga da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

  4. Per i datori di lavoro agricoli che versano contribuzione alla CISOA (cassa integrazione straordinaria operai agricoli) vengo previsti 120 giorni da fruire nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.


Non è dovuto contributo addizionale per tutti gli ammortizzatori emergenziali la cui fruizione resta pertanto gratuita


Differenziazione del numero di settimane

Il primo aspetto riguarda la diversità del numero di settimane a disposizione in base al tipo di ammortizzatore sociale di “appartenenza”.

In continuità con quanto già avvenuto nella legge di bilancio 2021 è stato differenziato il periodo entro il quale possono essere fruiti la cassa integrazione guadagni ordinaria rispetto al periodo entro il quale possano essere fruiti:


  • gli altri ammortizzatori sociali, in particolare l’assegno ordinario;

  • la cassa integrazione in deroga;

  • la CISOA (cassa per lavoratori agricoli).

Il Decreto Sostegni ha però per la prima volta differenziato anche il numero delle settimane fruibili tra una tipologia di ammortizzatore sociale e l’altra.


Assenza della regola dell’assorbimento

Aspetto innovativo è l’assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.

Il problema non si pone per la CIGO, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre.

Si pone invece per l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga (oltreché per la CISOA) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal “Sostegni”.

L’assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall’assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga (nonché per quelli interessati dalla CISOA) che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli opportuni chiarimenti che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.

La questione della parziale sovrapposizione temporale tra il periodo in cui sono fruibili le 12 settimane normate dalla legge di stabilità e le 28 previste dal Decreto Sostegni è rilevante anche per la diversa platea dei lavoratori interessati dai due interventi.

La prima platea è data da coloro che sono in forza al 1° gennaio 2021 (o comunque nei giorni successivi e fino al 4 gennaio), la seconda si identificata con coloro che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Per garantire una reale maggior flessibilità nella fruizione degli ammortizzatori sociali sarebbe auspicabile si arrivasse ad uniformare i requisiti di accesso alle 12 ed alle 28 settimane, altrimenti la scelta del datore di lavoro tra le une e le altre comporterebbe la copertura di alcuni lavoratori piuttosto che di altri.


Legame con il divieto di licenziamento

Viene introdotto uno stretto legame tra gli ammortizzatori sociali e il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia individuale che collettivo, con la differenziazione del termine di vigenza del divieto.

Il divieto e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e individuale permangono sino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro, salvo le eccezioni espulsive già previste in precedenze :

  • in caso di fallimento, qualora non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

  • cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. Il licenziamento è legittimo ad eccezione del caso in cui durante la liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell’articolo 2112 c.c.);

  • accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  • licenziamento per motivi disciplinari. si tratta dei licenziamenti effettuati al termine della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 300/1970, allorquando il lavoratore abbia commesso un inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da meritare una sanzione espulsiva. questi si dividono, a seconda della gravità, tra licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e licenziamenti per giusta causa;

  • licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell’articolo 2110 c.c., in quanto escluso, dallo stesso legislatore (articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966), dalle fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

  • licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;

  • licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;

  • licenziamento del lavoratore domestico;

  • licenziamento del dirigente ( anche se recente sentenza ne prevede l’estensione)

  • la risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato;

  • licenziamento dell’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora vi sia stata una previa risoluzione dal rapporto associativo, secondo le specifiche previste dallo statuto societario e dal regolamento della cooperativa.

Successivamente a tale data il divieto si protrarrà sino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga che faranno ricorso alle 28 settimane (stesso divieto con analogo meccanismo vale per i datori di lavoro in regime CISOA).

Ove quindi dopo il 1° aprile il datore di lavoro potesse scegliere tra richiedere quel che resta delle 12 settimane previste dalla legge di bilancio o le 28 settimane previste dal decreto Sostegni, le conseguenze della scelta sarebbero determinanti ai fini dell’estensione o meno del divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021.


- Usare le 28 settimane previste dal “sostegni” estenderebbe il divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021.

- Non usarle invece anticiperebbe al 30 giugno 2021 la fine della vigenza del divieto di licenziamento.


La conseguenza di questo meccanismo potrebbe mettere a rischio un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 che potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l’imprevedibilità cui l’andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà invece possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.


Assenza dell’esonero contributivo

Non è stata riproposta le misure introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto , poi replicate con il “Ristori” e con la legge di Bilancio 2021, che prevedevano il riconoscimento di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non facevano ricorso agli ammortizzatori sociali.


Contributo addizionale, termini di presentazione delle domande e semplificazioni

Il ricorso ai periodi di ammortizzatore sociale previsto dal Decreto Sostegni non comporterà, come anticipato, il versamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro, pertanto continuerà a essere gratuito per tutti.

Per accedere all’ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale Covid19, con l’obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Restano invariati i termini di invio delle domande di intervento dell’ammortizzatore sociale, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.


Abolizione del Mod.SR41 e introduzione della denuncia UNIEMENS CIG

Novella più rilevante che viene introdotta dal “Sostegni” attiene al trasferimento all’INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto.

Viene introdotto il flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l’arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all’INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41, che va in soffitta.

Con questo nuovo sistema viene di fatto abolito il modello SR41, soluzione che dovrebbe ridurre i flussi di informazioni da trasmettere all’INPS da parte del datore di lavoro, ottimizzando i tempi ed i processi.

Ne beneficeranno anche i tempi di erogazione delle prestazioni da parte dell’Istituto solo se la nuova procedura sarà improntata alla semplicità

Il panorama degli ammortizzatori sociali per Covid19 disegnato dal Decreto Sostegni copre l’intero 2021 e mira ad accompagnare i settori economici e produttivi del nostro Paese verso una progressiva ripresa, calibrando gli strumenti in base alle peculiari necessità di ciascun settore, specie in quelli in cui l’ammortizzatore sociale per ragioni diverse dal Covid19 non esiste o esiste in una forma insufficiente all’eccezionale fase che stiamo vivendo.

Il Governo, tuttavia, è ben conscio che la strada per il ritorno ad una nuova normalità è tortuosa e potrebbe comportare rallentamenti e ricadute che rendano insufficienti i periodi di ammortizzatore sociale introdotti

Proprio a tal riguardo l’articolo 8 comma 13 apre alla possibilità di estendere oltre le 40 settimane complessive (12 della legge di bilancio 2021 e 28 del Decreto Sostegni) i periodi di ammortizzatore sociale di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, demandando tale intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sempreché, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme già stanziate.



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