Visti di conformità e deleghe di pagamento – Art. 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 - I chiarimenti
Con la risoluzione 57/E arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dopo l’entrata in vigore del DL 50/2017
In particolare, l’articolo 3 del DL 50/2017 ha rideterminato in euro 5.000 (in luogo dei precedenti euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. la circolare n. 28/E del 2014).
In materia di indebite compensazioni nel modello F24, inoltre, ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti di qualsiasi natura ovvero IVA (crediti annuali o relativi a periodi inferiori), crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Ovviamente questi due provvedimenti hanno suscitato il forte malcontento di professionisti e imprese, oltre a determinare da subito parecchi dubbi di natura interpretativa. A questi dubbi risponde l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 57/E del 4 maggio 2017.
DL 50/2017, Visto di conformità: vale a partire dal 24 aprile 2017 e non per le dichiarazioni IVA già presentate Il primo importante chiarimento è quello sul visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate, smentendo alcune interpretazioni fornite da parte della stampa specializzata negli ultimi giorni, evidenzia come il DL 50/2017 entri in vigore - ovviamente - il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero il 24 aprile 2017.
Poiché l’articolo 11 delle Preleggi al Codice Civile prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire”, le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
In particolare, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli. In altre parole, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni IVA già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
Polemiche erano sorte negli ultimi giorni proprio per la denuncia di alcuni commercialisti secondo i quali l’Agenzia delle Entrate avrebbe rifiutato dei modelli F24 contenenti compensazioni superiori ad euro 5.000, nonostante la dichiarazione IVA di riferimento fosse stata inviata prima del 24 aprile 2017.
DL 50/2017, compensazione modello F24: dal 1° giugno scattano i controlli In merito alle nuove modalità di compensazione dei modelli F24. l’Agenzia delle Entrate fa presente che - in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche - il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal prossimo 1° giugno.